Oggetto: Valutazione degli apprendimenti e del comportamento.
La legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169 ha disposto modifiche al sistema di valutazione degli alunni che trovano immediata attuazione nel presente anno scolastico. Prevede, altresì, un apposito regolamento di coordinamento delle norme vigenti in materia di valutazione.
Questo Ministero ha già elaborato uno schema di tale regolamento e lo ha sottoposto al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, che nella seduta plenaria del 17 dicembre scorso, ha espresso parere favorevole con osservazioni. Al momento, è in corso la stesura del testo definitivo.
In attesa del riordino del secondo ciclo di istruzione, che troverà attuazione dal 1.9.2010, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, il regolamento riguarda, per ora, solo la disciplina della valutazione relativa al primo ciclo di istruzione. Nelle more dell’iter di approvazione del regolamento, si ritiene opportuno fornire alle scuole elementi essenziali di informazione, con particolare riferimento alla valutazione intermedia di imminente scadenza, a conferma ed integrazione di quanto già contenuto nella C.M. n. 100 dell’ 11 dicembre 2008.
Si sottolinea, innanzitutto, che criteri essenziali per una valutazione di qualità sono:
- la finalità formativa;
- la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità;
- la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio;
- la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;
- il rigore metodologico nelle procedure;
- la valenza informativa.
- la valutazione in itinere;
- la valutazione periodica e finale;
- l’esame di Stato conclusivo di ciclo;
- gli interventi di rilevazione esterna degli apprendimenti da parte dell’Invalsi.
Come è noto, la citata legge di conversione n. 169/2008 ha introdotto modifiche alla valutazione del comportamento e a quella degli apprendimenti, prevedendo che le relative espressioni valutative siano riportate con voti numerici espressi in decimi.
Per gli studenti delle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado è prevista la valutazione del comportamento con voto in decimi (art. 2); per gli alunni della scuola primaria é confermata, sulla base della normativa vigente, la valutazione del comportamento con giudizio (sintetico o analitico secondo l’autonoma scelta delle scuole).
L’articolo 3 introduce nelle scuole del primo ciclo l’espressione della valutazione degli apprendimenti degli alunni con voto in decimi, in sostituzione dei giudizi precedentemente previsti. Tale modifica, riferita agli esiti intermedi e finali, mira a rendere più chiara e trasparente la valutazione; è anche un’opportunità per valorizzare la valutazione in funzione del miglioramento dei livelli di apprendimento.
Per quanto attiene alla competenza delle scuole circa le nuove forme di valutazione, lo schema di regolamento evidenzia come, in ragione dell’autonomia scolastica, appartiene alle scuole e ai docenti la scelta delle modalità per la valutazione in itinere e per la predisposizione del documento di valutazione. Resta fermo, naturalmente, l’obbligo di rispettare tre elementi fondamentali derivanti dalle norme generali del sistema di istruzione nazionale:
- la valutazione degli apprendimenti relativi alle discipline previste dai piani di studio;
- la valutazione del comportamento dell’alunno;
- l’espressione delle valutazioni, periodiche e finali, con voto in decimi per ciascuna disciplina.
In sede di valutazione intermedia e finale nella scuola primaria la votazione relativa alle discipline, espressa in decimi, viene accompagnata da una illustrazione relativa al livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.
Sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di I grado, i docenti possono comunque autonomamente prevedere che i voti in decimi siano accompagnati anche da giudizi sintetici o analitici. Possono altresì fare riferimento ad eventuali indicatori di apprendimento.
Per l’eventuale non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato del I ciclo, la decisione è assunta a maggioranza dal consiglio di classe. Per la scuola primaria tale determinazione è assunta dai docenti della classe in sede di scrutinio con votazione unanime e per casi eccezionali e motivati.
Per l’insegnamento della religione cattolica continuano ad applicarsi le specifiche norme vigenti in materia.
Per quanto riguarda la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica si conferma, nella prospettiva di una specifica modifica regolamentare, che tale disciplina, come da prassi diffusa, concorre alla determinazione della media dei voti.
Valutazione del comportamento
Per la valutazione del comportamento degli studenti della scuola secondaria di I e II grado il decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5, definisce i criteri per l’espressione del voto in decimi.
Nella scuola secondaria il voto di comportamento, definito dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente, in quanto determina, autonomamente, la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio.
Il voto in decimi
Per quanto attiene all’espressione del voto in decimi, esso rappresenta una sostanziale novità solo per i docenti di scuola primaria e secondaria di I grado. Il suo uso nella pratica quotidiana di attività didattica è rimesso discrezionalmente ai docenti della classe, in ragione degli elementi che attengono ai processi formativi degli alunni secondo il loro percorso personalizzato.
Per quanto riguarda, infine, la certificazione finale delle competenze e i criteri per lo svolgimento degli esami di Stato del I ciclo, così come per le informazioni necessarie ai fini della conclusione dell’anno scolastico, si rinvia a successiva comunicazione, a seguito anche della approvazione definitiva del citato regolamento sulla valutazione.
Il Direttore Generale
(Mario G. Dutto)
(Mario G. Dutto)
(testo inserito il: 11-05-2009 8:11)