Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
D. M. n. 95
Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto in particolare l’art. 1, comma 2, del citato regolamento il quale prevede che il Ministero della Pubblica Istruzione stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la
domanda di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio;
Vista la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 art. 72, come sostituito dall’art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;
Viste le circolari n. 10 del 20 ottobre 2008 e n. 4 del 16 settembre 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con cui si indicano i criteri per l’applicazione della norma sopracitata;
Considerato che per le domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell’art. 509, commi 2 e 3 del Testo Unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, da parte di coloro che non abbiano maturato l’anzianità minima o massima utile per il conseguimento della
pensione, nonché per le domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto la permanenza in servizio al compimento del 65° anno di età, occorre fissare lo stesso termine finale stabilito per le istanze di dimissioni volontarie dal servizio;
Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del Regolamento, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;
Visto il C.C.N.L. sottoscritto l’11 aprile 2006, nel quale, per il personale dell’area V della dirigenza scolastica, sono state convenute norme e procedure per la cessazione dal servizio per il personale incluso in detta area;
D E C R E T A
Art.1
1 . Il termine per la presentazione, da parte del personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del 65° anno di età ai fini del raggiungimento dell’anzianità minima o massima, ai sensi dell’art. 509, commi 2 e 3 del D.P.R. 16 agosto 1994, n. 297 a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2010, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 16 gennaio 2010.
2 . Lo stesso termine del 16 gennaio 2010 si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica.
3. Per i dirigenti scolastici valgono altresì i diversi termini stabiliti dal CCNL 11 aprile 2006 e, conseguentemente il suddetto termine ha valore meramente ordinatorio.
Art.2
1. L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro le scadenze previste dalla circolare di indicazioni operative che segue il presente decreto.
2. Tali scadenze terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell’eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario che, dal canto suo, potrà ritirare la domanda nei successivi 5 giorni.
Art.3
1. L’accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché quelle di trattenimento in servizio per le sopra richiamate fattispecie previste dall’art. 509 del D.P.R. 16 aprile 1994, n.297, commi 2 e 3 , si intende avvenuta alla scadenza del termine di cui all’art. 1, senza l’emissione del provvedimento formale.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine del 16.gennaio, l’Amministrazione comunicherà l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un
procedimento disciplinare.
3. Qualora l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l’accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.
Art 4
I Dirigenti scolastici provvederanno ad inoltrare direttamente all’Ufficio scolastico Regionale le proprie istanze di cessazione o trattenimento in servizio prodotte ai sensi del presente decreto, mentre inoltreranno all’Ufficio territoriale provinciale dell’USR quelle del personale docente, educativo e ATA.
Art 5
Con la Direttiva del Ministro n. 94 del 4 dicembre 2009, in corso di registrazione, è regolata l’applicazione dell’art.. 72, come sostituito dall’art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;
Roma, 15 dicembre 2009
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini
(testo inserito il: 30-01-2010 18:15)