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D.M. 42 - Aggiornamento graduatorie ad esaurimento del 08-04-2009
Decreto Ministeriale

Allegati

D.M. 42 dell’8 aprile 2009
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato
approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni;
VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999, concernente le norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
VISTA la legge n. 268 del 22 novembre 2002, ed in particolare l’art. 6;
VISTA la legge n. 143 del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti
per assicurare il regolare avvio dell’a.s. 2004/2005;
VISTO il D.D.G. 16 marzo 2007 con cui sono stati disposti l’integrazione
e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (ex
permanenti) per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09;
VISTO il D.M. n. 73 del 17 febbraio 2006 con cui i corsi biennali
abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico, COBASLID, –
attivati presso le Accademie di Belle Arti – sono equiparati ai
corsi universitari di specializzazione all’insegnamento
secondario, S.S.I.S.;
VISTO il D.M. n.56 del 31 ottobre 2006, come integrato dal D.M. n.11
del 30 gennaio 2007, concernente l’attivazione di corsi di
specializzazione sul sostegno per i docenti abilitati con i citati
corsi COBASLID;
VISTO IL D.M. 137 del 28 settembre 2007, con il quale il Ministro
dell’Università e della Ricerca ha istituito un percorso didattico
biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei
docenti nella classe di concorso di educazione musicale e di
strumento musicale;
VISTA la normativa comunitaria di cui alle direttive 2005/36/CE e
2006/100/CE, attuata con decreto legislativo 9 Novembre
2007, n. 206, che prevede il reciproco riconoscimento
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente da
parte di ciascuno degli Stati membri dell’Unione Europea;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in
particolare, i commi 605 e seguenti dell’art. 1;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n.244 e in particolare l’art. 2,
comma 416;
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, con particolare riferimento all’art. 64,
commi 1, 2, 3 e 4;
VISTO il decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla
legge n. 169 del 30 ottobre 2008, in particolare l’articolo 5 bis,
che dispone l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento
per talune categorie di personale e la collocazione di detto
personale nella posizione spettante in base ai punteggi
attribuiti ai titoli posseduti, nonchè l’art. 6, che conferisce
nuovamente valore abilitante alla laurea in scienze della
formazione primaria;
VISTO il decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito dalla
legge 27 febbraio 2009, n.14, in particolare l’art.36, comma 1
bis;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli per i docenti di strumento
musicale nella scuola media, allegato B al D.M. 27 marzo 2000,
n. 123, concernente il Regolamento recante norme sulle
modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. 11 del 12
febbraio 2002, tuttora vigente per la I e la II fascia delle
graduatorie permanenti, salvo il divieto, previsto dall’articolo 1,
comma 3, della citata legge n. 143/04, di utilizzare, quale titolo
di accesso, l’abilitazione conseguita presso le S.S.I.S ;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli per la III fascia delle
graduatorie approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007,
emanata in applicazione dell’art.1, comma 607 della legge
296/06 come integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007;
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.1, comma 607 della citata legge n. 296/06,
debbono essere disposti, per gli anni scolastici 2009/2010 e
2010/2011, l’aggiornamento di tutte le fasce delle graduatorie
ad esaurimento ;
CONSIDERATO che per effetto delle disposizioni sull’integrazione delle
graduatorie ad esaurimento, le categorie di personale di cui
all’articolo 5 bis della sopraccitata legge n. 169/08, ammesse a
partecipare alla procedura, sono incluse nella graduatoria
provinciale ad esaurimento di III fascia sulla base del
punteggio relativo ai titoli posseduti (a pettine).
VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1524/09, con cui è stata
respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione
della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III bis n. 10728/08;
VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1525/09, con cui è stata
respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione
della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III bis n. 10809/08;
RAVVISATA l’opportunità - in relazione alla necessità di garantire in tempi
brevi l’esaurimento delle graduatorie in vista del nuovo sistema
di reclutamento previsto dall’art. 2, comma 416, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e al fine di favorire la stipula di contratti
a tempo indeterminato o determinato di tutto il personale
interessato alla procedura di integrazione e aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento - di concedere a detto
personale di scegliere, senza cancellazione dalla graduatoria
di appartenenza, per il biennio 2009/2011, ulteriori tre province
in cui figurare in posizione subordinata (in coda) rispetto al
personale incluso in III fascia, nel rispetto della fascia in cui è
inserito, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali
conseguiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del
titolo ad usufruire del beneficio della assunzione sui posti
riservati;
RITENUTO in analogia a quanto previsto per le abilitazioni elencate al
punto A.4 della citata Tabella, approvata con D.M. n.27/07, di
attribuire anche al Diploma di II livello abilitante
all’insegnamento dell’educazione musicale, rilasciato dai
Conservatori di musica, ulteriori punti trenta, con esclusione
della valutazione del servizio prestato durante la durata legale
dei corsi;
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D E C R E T A:
ART. 1
Integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il
personale docente ed educativo - Norme comuni alla I, II e III fascia delle
graduatorie - Scelta di altre tre province
1. Sono disposti per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 l’integrazione e
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente
ed educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 16 marzo 2007.
2. A norma dell’art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a
pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie di cui al precedente comma 1
avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine indicato
al successivo art. 11. La mancata presentazione della domanda comporta
la cancellazione definitiva dalla graduatoria.
3. Il personale docente ed educativo, a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III
fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può
chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è
inserito in graduatoria, ovvero la conferma dell’iscrizione con riserva o lo
scioglimento della stessa.
4. Le situazioni soggette a scadenza (diritto di usufruire della preferenza a
parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza)
devono essere riconfermate; pertanto, il personale interessato deve
presentare la domanda di aggiornamento, barrando le apposite caselle del
relativo modulo; in mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati
nelle graduatorie ad esaurimento. In particolare gli interessati debbono
indicare se hanno titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di
cui agli artt. 21 e 33 della legge n.104/92, compilando l’apposito modulo,
Allegato A.
5. Ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono
dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui
all’art. 8 della legge n. 68/99, in quanto disoccupati alla scadenza dei
termini per la presentazione della domanda di aggiornamento o di nuova
iscrizione, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione
della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova
iscrizione. Il diritto all’assunzione sui posti riservati è riconosciuto nella
provincia in cui l’aspirante è inserito, ma non nelle tre province di cui al
successivo comma 11.
6. Il personale docente ed educativo già inserito nelle graduatorie ad
esaurimento di due province, a seguito della prima integrazione delle
graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le
medesime graduatorie, nelle stesse province. Qualora lo stesso personale,
avendone titolo, in quanto in possesso dei requisiti di cui al successivo art.4,
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intenda iscriversi in altra graduatoria, deve farne richiesta ad una delle due
province in cui è già inserito.
Analogamente il personale già inserito nella graduatoria di una sola
provincia, a pieno titolo o con riserva, può chiedere di essere inserito in altre
graduatorie ad esaurimento, solo nella medesima provincia.
7. Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria, si aggiunge
quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 19 aprile 2007-
termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai sensi
del Decreto Direttoriale 16 marzo 2007- ed entro la data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma
non presentati entro la suddetta data del 19 aprile 2007. I servizi svolti
successivamente a quest’ultima data debbono essere dichiarati solo se
l'aspirante non abbia raggiunto, per il medesimo anno scolastico, il
punteggio massimo consentito. Sono valutabili esclusivamente servizi di
insegnamento curricolare, corrispondenti a posti o classi di concorso per i
quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento.
8. Il personale non inserito nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 4 , può presentare domanda di inserimento
nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia,
fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11. La domanda non può
essere presentata per le province di Trento e Bolzano e per la Regione Valle
d’Aosta, per le quali vigono le disposizioni adottate in materia dalle Autorità
scolastiche competenti per territorio.
9. I titoli, che danno diritto all’accesso alle graduatorie ad esaurimento,
conseguiti dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle
domande, ma entro il 30 giugno 2009, sono valutati solo a tale fine e non
per il miglioramento del punteggio in altre graduatorie.
Sono valutati solo i titoli culturali, professionali e di servizio conseguiti entro la
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al
successivo art.11.
10. A parità di punteggio e prima ancora dell’applicazione dei titoli di
preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/1994, precede il candidato che può
vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria.
11. Tutti i candidati possono indicare nella istanza di iscrizione/ permanenza/
conferma/ aggiornamento ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria
per il biennio 2009/2011, con esclusione delle province di Trento e Bolzano e
della Regione Valle d’Aosta. Il personale che si avvale di tale opportunità
viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III
fascia, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e tutte le
altre situazioni personali conseguiti nella provincia di appartenenza, ad
eccezione del titolo ad usufruire del beneficio della assunzione sui posti
riservati, collocandosi, quindi, complessivamente in non più di quattro
province.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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12. I candidati iscritti in prima fascia, che sono già inseriti in due province,
possono operare la scelta delle ulteriori tre province in una soltanto delle
istanze di permanenza/aggiornamento collocandosi, quindi in non più di
cinque province.
ART. 2
Norme specifiche per coloro che sono già inseriti nella I e II fascia della
graduatoria ad esaurimento
1. Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad
esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della
tabella approvata con D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi
dell’art. 1, comma 3, della legge n. 143/ 2004 (allegato 1).
2. A norma dell’art. 1, comma 3, della legge n. 143/04, l'abilitazione
conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario (SSIS) non costituisce titolo d'accesso per la I e II fascia delle
graduatorie ad esaurimento.
3. Non costituiscono, altresì, titoli di accesso alle suddette fasce i diplomi di
Didattica della musica, i Diplomi accademici di secondo livello che
abilitano all’insegnamento, rispettivamente, di educazione musicale o di
strumento musicale nella scuola media, la laurea in Scienze della
formazione primaria e i diplomi abilitanti di II livello ad indirizzo didattico
delle Accademie di Belle Arti, di seguito denominati COBASLID, non previsti
nel citato D.M. n. 11/02.
ART. 3
Norme specifiche per la terza fascia
1. Per il personale iscritto nella III fascia, la valutazione viene effettuata sulla
base della tabella di valutazione, di cui al D.M. 27 del 15 marzo 2007,
integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 (allegato 2).
2. Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può
essere rideterminato nel caso in cui l’interessato chieda la valutazione di
altro titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della
musica, i diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano
all’insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la
laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione
all’insegnamento secondario (S.S.I.S.) o il diploma COBASLID. Non è
possibile, invece, spostare i 24 punti, già attribuiti, da una graduatoria ad
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7
altra. Il punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni, conseguite con
un unico corso S.S.I.S. o con un corso di Didattica della musica, spetta per
una sola delle abilitazioni conseguite e certificate, a scelta dell’interessato.
3. A decorrere dall’a.s. 2003/04 fino al 31 agosto 2007, in applicazione
dell’art.1, comma 605 della legge n.296/06, rimane la doppia valutazione
dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari,
nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di
montagna, di cui alla legge n.90 del 1 marzo 1957.
4. I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute,
dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, sono equiparati ai
corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima
dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea. Ai fini della valutazione di tali
servizi, debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato
estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un’apposita
commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.
5. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono
valutati solo se prestati in costanza di nomina.
6. Analogamente a quanto avviene per i corsi abilitanti S.S.I.S., COBASLID,
Didattica della musica, la laurea in Scienze della formazione primaria,
anche per i Corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei
docenti di educazione musicale nella scuola secondaria sono previsti 30
punti aggiuntivi al voto di abilitazione. L’attribuzione dei 30 punti comporta,
in tutti i casi, la non valutabilità del servizio prestato contestualmente alla
durata legale dei corsi stessi, salvo per il personale già iscritto nella
graduatoria ad esaurimento, rispettivamente, per la scuola dell’infanzia e
primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti
titoli di accesso.
7. I titoli già valutati, congiunti a nuovi titoli prodotti in occasione
dell’aggiornamento, non possono superare il massimo del punteggio e il
limite numerico previsto dalla lettera C della tabella.
8. Sono valutati come il Dottorato di ricerca i Diplomi di perfezionamento
universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto ( allegato 4 ).
9. I titoli accademici, di cui ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella, sono
valutati unicamente se rilasciati da Università statali o non statali
legalmente riconosciute, italiane o della U.E..
10. I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale, strutturati su 1.500
ore e 60 crediti, che si concludono con l’esame finale previsto dai rispettivi
statuti universitari, coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la
graduatoria, rientrano tra i titoli previsti dal punto C.7 della Tabella di
valutazione dei titoli (All.2).
ART. 4
Inserimento a pieno titolo e con riserva nella III fascia delle graduatorie ad
esaurimento, esclusa quella di strumento musicale (modello 2)
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
8
1. Possono presentare domanda di inserimento, a pieno titolo, nella III fascia
delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e
le modalità indicati all’art. 11, compilando il modello 2, gli aspiranti sotto
indicati, già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di
concorso o per il posto cui aspirano alla data di scadenza per la
presentazione delle domande, ovvero che la conseguono entro il 30
giugno 2009. Per il personale già iscritto in graduatoria valgono, per la
scelta della provincia, le limitazioni di cui al precedente art. 1, comma 6.
La collocazione in graduatoria, disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai
titoli posseduti (a pettine), riguarda le seguenti categorie:
a) i docenti frequentanti i corsi del IX ciclo presso le scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali
abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati
nell'anno accademico 2007/2008 (art.5 bis, comma 1, legge 169/08);
b) i docenti che frequentano il primo corso biennale di II livello presso i
Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, finalizzato alla
formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso
31/A e 32/A (art.5 bis, comma 2, legge 169/08);
c) i docenti in possesso di idoneità o abilitazione all’insegnamento rilasciato
da uno degli Stati dell’Unione Europea, che ottengono con formale
provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive
comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, dopo aver conseguito, l’attestato della
conoscenza della lingua italiana denominato “CELI 5 Doc” rilasciato dalla
Università per Stranieri di Perugia. Per tali docenti il predetto
riconoscimento direttoriale deve essere ottenuto obbligatoriamente dal 1
luglio 2007 al 30 giugno 2009.
2. Possono presentare domanda di inserimento, con riserva, nella III fascia
delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e
le modalità indicati all’art. 11, ai sensi dell’art.5 bis della legge n. 169/08,
compilando il modello 2, coloro che si sono iscritti nell'anno accademico
2007/2008:
a) al corso di laurea in Scienze della formazione primaria.
b) ai corsi quadriennali di Didattica della musica per l’insegnamento delle
classi di concorso 31/A e 32/A ;
3. La collocazione in graduatoria del personale in possesso dei requisiti di cui al
comma 2 è disposta ,con riserva, “a pettine”, sulla base dei punteggi attribuiti
ai titoli posseduti.
4. Il personale che non è in possesso del titolo abilitante alla data di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ma che lo
consegue entro il 30 giugno 2009, dovrà produrre entro la stessa data del
30 giugno 2009 apposita dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto
conseguimento del titolo.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
9
La dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente l’avvenuto
conseguimento del titolo, sarà effettuata entro e non oltre il sopra citato
termine del 30 giugno 2009, esclusivamente con modalità web conforme
al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159;
A tal fine, si indicano di seguito le modalità e i termini per l’utilizzo della
citata funzionalità web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la
prima propedeutica alla seconda:
a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede
anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica,
qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora
effettuata, secondo le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata,
“Istanze on line – presentazione delle Istanze via web - registrazione”,
presente sull’home page del sito internet di questo Ministero
(www.pubblica.istruzione.it).
b) inserimento della dichiarazione sostitutiva via web; detta operazione
viene effettuata dal 1° giugno 2009 al 30 giugno 2009 nella sezione
dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web –
inserimento”, che sarà presente sul sito internet del Ministero.
5. L’abilitazione o l’idoneità conseguita dopo la scadenza dei termini per la
presentazione delle domande, ma entro il 30 giugno 2009, viene valutata
ai soli fini dell’accesso alla graduatoria e non come “altro titolo” ai sensi
della tabella di valutazione.
6. Coloro che per qualunque motivo non conseguono il titolo abilitante entro
la data del 30 giugno 2009, ovvero non provvedano ad inviare la citata
dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2009, vengono inseriti con riserva
in graduatoria. Con successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine
entro il quale sarà disposto lo scioglimento della riserva, previa
autocertificazione del conseguimento del titolo, nei confronti dei docenti
che conseguiranno l’abilitazione in tempo utile per le assunzioni relative
all’a.s. 2010/11.
ART. 5
Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola media - cl. 77/A
1. Il personale docente di strumento musicale nella scuola media, classe
77/A, inserito nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento -comprensiva
anche dell’eventuale graduatoria “di coda” costituita in precedenti
aggiornamenti- e nella III fascia di ogni provincia, può chiedere
l'aggiornamento del punteggio con il quale è incluso in graduatoria.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
10
2. Possono presentare domanda di inserimento, nella III fascia delle
graduatorie ad esaurimento di strumento musicale di una sola provincia,
compilando il modello 2, gli aspiranti sotto indicati, già in possesso
dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui aspirano
alla data di scadenza per la presentazione delle domande o che la
conseguono entro il 30 giugno 2009. Per il personale già iscritto in
graduatoria valgono, per la scelta della provincia, i divieti di cui al
precedente art. 1, comma 8. La collocazione in graduatoria, disposta “a
pettine” sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti, riguarda:
a) i docenti che hanno frequentato o stanno frequentando il primo corso
di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento
musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 del D.M. 137/07 (art.5 bis, comma 2, legge
169/08).
b) I docenti in possesso di abilitazione in strumento musicale conseguita in
uno degli Stati dell’Unione Europea, che ottengono con formale
provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive
comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, dopo aver conseguito, l’attestato della
conoscenza della lingua italiana denominato “CELI 5 Doc” rilasciato
dalla Università per Stranieri di Perugia. Per tali docenti il predetto
riconoscimento deve essere ottenuto obbligatoriamente dal 1 luglio
2007 al 30 giugno 2009.
3. Tutti i candidati possono indicare nella istanza di iscrizione/conferma
/aggiornamento altre tre province in cui figurare in graduatoria ad
esaurimento per il biennio 2009/2011. Per la scelta delle ulteriori tre
province, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 11.
4. La dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente l’avvenuto
conseguimento del titolo, sarà effettuata, come prescritto dall’art.4,
comma 4, entro e non oltre il sopra citato termine del 30 giugno 2009,
esclusivamente con modalità web conforme al codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159. Coloro che per
qualunque motivo non conseguono il titolo abilitante entro la data del 30
giugno 2009, ovvero non provvedano ad inviare la dichiarazione sostitutiva
entro il 30 giugno 2009, secondo quanto previsto dall’art.4, comma 6,
saranno inclusi in graduatoria con riserva.
5. Nei confronti del suddetto personale continua ad applicarsi la specifica
tabella di valutazione dei titoli di cui all’allegato 3.
6. I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati
con la relativa certificazione o attestazione. Per gli aspiranti che abbiano
già presentato la relativa certificazione o attestazione per l’iscrizione nelle
graduatorie di istituto, vale il riferimento alla predetta documentazione e al
relativo punteggio conseguito.
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11
La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie ad
esaurimento distinte per l’insegnamento di ciascuno strumento, sono
effettuate dalla commissione costituita ai sensi dell’art.5, comma 4, del
Regolamento sul conferimento delle supplenze, di cui al D.M. 131 del 13
giugno 2007.
ART. 6
Attività didattica di sostegno - Didattica differenziata Montessori
1. Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione
delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno
secondo la normativa vigente, ovvero conseguano detto titolo entro il
termine del 30 giugno 2009, possono chiedere i corrispondenti posti di
sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell’udito, per tutti gli
ordini e gradi di scuole per i quali siano già in possesso di abilitazione o
idoneità per l’insegnamento su posto comune o la conseguano entro il 30
giugno 2009. Coloro che per qualunque motivo non conseguono il titolo
citato entro la data del 30 giugno 2009, ovvero non provvedano ad inviare
la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2009, secondo quanto previsto
dall’art.4, comma 4, non saranno inclusi negli elenchi del sostegno per l’a.s.
2009/2010. Per l’a.s. 2010/2011 saranno emanate apposite disposizioni per
l’iscrizione in elenchi aggiuntivi del personale che abbia conseguito il titolo
di specializzazione sul sostegno dopo la data citata.
2. Per gli insegnamenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria sono
predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce in cui ciascun
aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e col
punteggio conseguito in graduatoria. All’elenco citato è aggiunto, in
coda, altro elenco articolato nelle fasce relative al personale che ha
scelto la provincia ai sensi dell’art.1, comma 11.
3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è compilato un elenco
relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in
base alla migliore collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di
tale fascia, in una qualsiasi graduatoria ad esaurimento di scuola media,
col punteggio conseguito per tale graduatoria. All’elenco citato è
aggiunto, in coda, altro elenco articolato nelle fasce relative al personale
che ha scelto la provincia ai sensi dell’art.1, comma 11.
4. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria ad
esaurimento di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente
disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a
quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di
strumento musicale vengono inclusi nell’elenco di sostegno con il
punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
12
valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo
elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla
graduatoria di strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato
nello specifico strumento.
5. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono
predisposti, per ciascuna area disciplinare, distinti elenchi di sostegno,
articolati in fasce, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio
1995, n. 170. Agli elenchi citati sono aggiunti, in coda, altri elenchi articolati
in fasce per ciascuna area disciplinare, relative al personale che ha scelto
la provincia ai sensi dell’art.1, comma 11. Gli aspiranti sono inclusi in
ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e
all’inserimento, nell’ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria ad
esaurimento di scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo
elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.
Nelle scuole secondarie di II grado in caso di esaurimento degli elenchi di
sostegno della specifica area su cui si deve disporre la nomina, il
conferimento del posto avviene, ai fini delle supplenze annuali e sino al
termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento incrociato degli
elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari. Il servizio su posto di
sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è
valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di
insegnamento, comprese nell’area disciplinare di appartenenza, a scelta
dell’interessato e, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II
grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell’area
di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la
valutazione del servizio è riferita alla sola graduatoria da cui è derivata la
posizione utile per il conferimento della nomina.
6. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli
elenchi del sostegno con l’indicazione della loro specializzazione e
possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del
corrispondente handicap.
7. Il diploma di specializzazione per l’attività di sostegno, in quanto utile per
l’accesso agli specifici elenchi, non è valutabile come “altro titolo” ai sensi
della tabella di valutazione.
8. Il personale che abbia già dichiarato in occasione di precedente
integrazione e aggiornamento delle graduatorie il possesso del titolo di
specializzazione sul sostegno, può rinunciare alla nomina sul posto di
sostegno, compilando il modello B, a condizione che non abbia
conseguito né il titolo di specializzazione, né l’idoneità o l’abilitazione
all’insegnamento ai sensi del D.M. 21/05.
9. Per accedere all’insegnamento nelle scuole Montessori è necessario essere
in possesso dello specifico diploma di Specializzazione nella didattica
differenziata Montessori. Il predetto titolo di specializzazione deve essere
posseduto alla data di scadenza dei termini per la presentazione della
domanda ovvero alla data del 30 giugno 2009, in conformità a quanto
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
13
precisato dal precedente comma 1 per i titoli di specializzazione sul
sostegno.
ART. 7
Graduatorie ad esaurimento per le scuole speciali per minorati della vista e
dell’udito
1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le
istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, sono
disposti ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli
in quanto compatibili. Per il personale già iscritto in graduatoria valgono,
per la scelta della provincia, i divieti di cui al precedente art. 1, comma 8.
2. Hanno titolo a chiedere l’inserimento nelle suddette graduatorie coloro
che appartengono alle categorie di cui all’art. 5 bis della legge 169/08 e
alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ovvero alla
data del 30 giugno 2009, siano in possesso di :
a) abilitazione o idoneità all'insegnamento su posto comune, relativa alle
discipline impartite negli istituti con particolari finalità;
b) titolo di specializzazione monovalente o polivalente per l’attività di
sostegno agli alunni disabili, non vedenti e sordomuti.
3. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di
valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente,
nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti,
corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
4. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata
nelle province ove siano presenti istituzioni speciali di cui al presente
articolo, senza l’intervento del sistema informativo.
5. Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie
d’istituto per le predette istituzioni speciali, secondo le specifiche
indicazioni che saranno fornite. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali
rientra nel limite delle istituzioni scolastiche della provincia prescelta.
6. L’immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il
personale a permanere nell’istituto per almeno 5 anni.
7. Il servizio prestato nelle scuole speciali può essere valutato, in alternativa,
per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta
dell’interessato.
8. Per coloro che conseguono il titolo abilitante o di sostegno dopo la
scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ma entro il 30
giugno 2009, la dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
14
l’avvenuto conseguimento del titolo, dovrà essere spedita con
raccomandata, ovvero presentata a mano, entro e non oltre il sopra
citato termine del 30 giugno 2009. Coloro che per qualunque motivo non
conseguono il titolo abilitante o il titolo di sostegno entro la data del 30
giugno 2009, ovvero non provvedano ad inviare la citata dichiarazione
sostitutiva entro il 30 giugno 2009, vengono inseriti con riserva in
graduatoria.
ART. 8
Conferma dell’iscrizione con riserva – Scioglimento della riserva (modello 1)
1. Debbono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il
modello 1:
a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, in
quanto in attesa del conseguimento di titolo abilitante che viene acquisito
dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande (entro il
30 giugno 2009 ovvero dopo il 30 giugno 2009).
b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno
ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello
Stato, avverso l’esclusione dalla procedura concorsuale per esami e titoli o
avverso procedura abilitante.
2. Possono chiedere lo scioglimento della riserva con la quale sono inseriti in
graduatoria ad esaurimento, compilando il modello 1:
a) i docenti, di cui all’art. 36, comma 1 bis della legge n 14/09, già iscritti
con riserva in graduatoria ad esaurimento, in quanto esclusi dai corsi
speciali abilitanti indetti con D.M. n. 85 del 18 novembre 2005 per
mancanza del requisito del servizio, che siano in possesso di entrambe
le sotto indicate condizioni:
- servizio di insegnamento di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado
di scuola, dal 1° settembre 1999 al 22 dicembre 2005, data di scadenza
dei termini di presentazione delle domande di partecipazione ai
suddetti corsi;
- superamento degli esami di Stato, a conclusione dei predetti corsi,
conseguendo, con riserva, l’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento.
b) i docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per
essere in attesa del conseguimento di titolo che hanno già acquisito
alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
3. I candidati di cui ai precedenti commi 1 e 2 presentano la domanda di
permanenza in graduatoria con riserva o di scioglimento della riserva nella
provincia in cui sono inseriti con riserva.
4. Per gli aspiranti che permangono in posizione di riserva per l’intero biennio
2009/2011, la presentazione dei titoli valutabili può essere effettuata in
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
15
occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relativo
al biennio successivo.
5. Il personale che non è in possesso del titolo abilitante alla data di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ma che lo
consegue entro il 30 giugno 2009, dovrà produrre apposita dichiarazione
sostitutiva dell’avvenuto conseguimento del titolo, entro e non oltre il sopra
citato termine del 30 giugno 2009, esclusivamente con modalità web
conforme al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile
2006, n.159, secondo le prescrizioni di cui all’art. 4, comma 4.
6. Coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria, non presentano istanza ai
sensi del presente articolo, sono cancellati definitivamente dalla
graduatoria, come precisato all’art.1, comma 2.
7. L’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente
all’interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato
dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d’istituto di
I fascia.
8. Con successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine entro il quale sarà
disposto lo scioglimento della riserva, previa autocertificazione del
conseguimento del titolo, nei confronti dei docenti che conseguiranno
l’abilitazione in tempo utile per le assunzioni relative all’a.s. 2010/11.
ART. 9
Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento
1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011
e sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine
annualmente autorizzati. Le stesse graduatorie sono, altresì, utilizzate per il
conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino
al termine delle attività didattiche.
2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di
assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per la
scelta della provincia e delle sedi per l’inclusione nelle graduatorie di
circolo e di istituto per il biennio scolastico 2009/2011. Le sedi scolastiche
per il citato biennio potranno essere scelte anche in provincia diversa
rispetto alle province prescelte ai sensi del presente decreto.
3. L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in
una provincia per un posto o classe di concorso comporta la
cancellazione, con effetto immediato, dalle graduatorie ad esaurimento
per il medesimo posto o classe di concorso di tutte le altre province, in cui il
candidato è iscritto, salvo che si tratti di candidato incluso in prima fascia
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
16
in due diverse province; in tal caso il candidato, nominato in una delle due
province di appartenenza o in una delle province opzionali collegate alla
provincia di appartenenza, può mantenere l’altra provincia di
appartenenza.
4. La rinuncia a una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una
provincia per un posto o classe di concorso comporta la decadenza dalla
relativa graduatoria nella predetta provincia, ma non comporta la
cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o
classe di concorso nelle altre province in cui il candidato è iscritto.
Art. 10
Requisiti generali di ammissione
1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli,
debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione
delle domande, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il
collocamento a riposo d'ufficio);
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla
legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine
presso le regioni e gli enti locali;
d) idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela
contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, idoneità che
l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di
controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il
conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei
confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996 e legge n.226 del
23 agosto 2005).
2. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
b) conoscenza della lingua italiana;
c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3. Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
17
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano
incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo
nazionale del comparto “Scuola” (licenziamento con preavviso e
licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della
destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18
gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo
di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli
insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione
di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare
dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la
durata di quest’ultima sanzione.
4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre,
con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso
dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
ART. 11
Domande, regolarizzazioni, esclusioni
1. La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma
dell’inclusione con riserva o di scioglimento della riserva, di inclusione nelle
graduatorie, a pieno titolo o con riserva, deve essere presentata alla sede
provinciale dell’Ufficio scolastico regionale, con le eccezioni di cui
all’ultimo comma del presente articolo, utilizzando gli appositi modelli
allegati, che fanno parte integrante del presente decreto (modelli 1 e 2),
entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso dell’avvenuta
emanazione del presente decreto, che sarà affisso all’albo degli Uffici
scolastici regionali e inserito sul sito Internet del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca all’indirizzo (www.pubblica.istruzione.it). Nel
modello di domanda è contenuta anche la sezione che permette la scelta
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
18
di ulteriori tre province, alle quali non deve essere inoltrata alcuna
domanda.
2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, oltre al
possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta
eccezione per i titoli artistici, la cui documentazione, come indicato al
precedente art. 5, deve essere prodotta dai candidati di strumento
musicale nella scuola media, a meno che abbiano già presentato la
relativa certificazione o attestazione per l’iscrizione nelle graduatorie di
istituto per il biennio 2007/09; in tal caso possono far riferimento alla
predetta documentazione e al relativo punteggio conseguito. Dovranno
essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità
all’insegnamento della lingua inglese e di specializzazione
all’insegnamento a favore degli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti
(allegato 5) o alla preferenza (allegato 6) nella graduatoria nel caso di
parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.
3. La domanda dovrà essere spedita con raccomandata, ovvero presentata
a mano. Per i candidati, che prestano servizio o sono residenti all’estero, le
domande dovranno essere presentate tramite la competente Autorità
diplomatica.
4. E’ ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma
incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna
all’aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
5. E’ motivo di esclusione:
a) la domanda presentata fuori termine;
b) la domanda priva della firma del candidato;
6. Per le province di Bolzano e Trento e per regione Valle d’Aosta, vigono le
disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per
territorio negli specifici ed autonomi provvedimenti.
7. Sono, altresì, esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei
termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o
che abbiano violato le disposizioni di cui all’art 1, concernenti l’obbligo di
presentare la domanda di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento in
non più di una provincia , fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 11.
8. L'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato
nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora
agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica.
ART. 12
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
19
Pubblicazione graduatorie ed elenchi di sostegno - Reclami e ricorsi
1. Il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un dirigente
delegato dispone la pubblicazione all’albo della sede provinciale delle
graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie, integrate ed
aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto. In coda alla III
fascia vengono collocati, secondo la fascia di appartenenza e con il
relativo punteggio, i docenti che hanno scelto la provincia ai sensi del
precedente art. 1, comma 11.
2. Nelle ulteriori tre province, di cui all’art. 1, comma 11, l’aspirante è
graduato secondo il punteggio acquisito nella provincia di appartenenza,
che gestisce la relativa domanda; al candidato stesso sono riconosciute le
altre situazioni personali ad eccezione del titolo ad usufruire del beneficio
della assunzione sui posti riservati.
All’atto della pubblicazione le graduatorie non debbono indicare dati
sensibili.
Sono indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua
inglese nella scuola primaria, del titolo di specializzazione all’insegnamento
su posto di sostegno o all’insegnamento secondo l’indirizzo didattico
differenziato Montessori.
Ai fini dello svolgimento delle attività su posto di sostegno agli alunni
disabili, sono predisposti appositi elenchi, nei quali sono evidenziati i
docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione a
seguito dei corsi speciali, di cui al D.M. n. 21/05, che all’art. 7, comma 9,
prescrive la priorità per gli interessati alla nomina su posti di sostegno, ai fini
della stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato.
Per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è predisposto
un elenco, articolato in due fasce, in cui vengono inseriti, sulla base della
fascia di appartenenza, del punteggio e delle altra situazioni personali
conseguite in graduatoria ad esaurimento, i candidati in possesso della
specifica idoneità all’insegnamento della lingua inglese, conseguita con
procedura concorsuale o di idoneità all’insegnamento nella scuola
primaria o con la laurea in Scienze della formazione primaria, in cui è
riportato il superamento dell’esame linguistico o, in subordine, il possesso
della laurea in lingua straniera, inglese.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie
può essere presentato reclamo da parte dei candidati all’Autorità
scolastica che ha gestito la domanda di integrazione e aggiornamento
delle stesse. La medesima Autorità scolastica può procedere, anche in
autotutela, alle correzioni necessarie.
3. Ultimate le operazioni di propria competenza, il Direttore Generale
dell’Ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato pubblica le
graduatorie provinciali definitive.
4. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
20
oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è esperibile avverso i
provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero
l'esclusione dalle procedure. I concorrenti che abbiano presentato ricorso
avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di
partecipazione, ovvero l'esclusione dalla procedura, nelle more della
definizione del ricorso stesso, sono ammessi, condizionatamente all’esito
del contenzioso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
ART. 13
Trattamento dei dati personali
1. L’amministrazione scolastica, con riferimento al “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo per
fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal presente
decreto.
ART. 14
Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena
di Trieste e Gorizia
1. Ai sensi dell’art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il
competente Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia
provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto, per la
definizione dei tempi e modalità per la presentazione delle domande da
parte del personale interessato delle scuole e istituti statali con lingua di
insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo
conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché
delle disposizioni particolari previste dagli artt. 425 e seguenti del decreto
legislativo n. 297/1994.
ART. 15
Disposizioni finali
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
21
Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni
contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124, nel Regolamento delle
graduatorie permanenti, adottato con D.M. n. 123 del 27 marzo 2000, nella
legge 20 agosto 2001, n. 333, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, nella legge
27 dicembre 2006, n. 296 e nella legge 30 ottobre 2008 n. 169.
Roma, 8 aprile 2009
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini

(testo inserito il: 10-04-2009 7:37)


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Data legge Titolo legge Tipo legge
15-12-2009C.M. 95 - Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative. Circolare Ministeriale
15-12-2009D.M. 95 - Domande di pensionamento 2010 Decreto Ministeriale
13-11-2009Prot. n. 17188 - Compatibilità tra corsi universitari Nota Ministeriale
11-11-2009C.M. 11 novembre 2009 del Ministro della Funzione Pubblica - reperibilità oraria malattia Circolare Ministeriale
12-10-2009Nota prot. n. 15336 - Convocazione personale docente da GI e gestione delle sanzioni Nota Ministeriale
09-10-2009Nota prot. n. 15266 - indennità di disoccupazione, domande entro il 14 ottobre 2009 e modalità di presentazione Nota Ministeriale
06-10-2009DDG - Proroga scadenza presentazione domanda decreto "salvaprecari" D.D.G.
05-10-2009Nota prot. n. 14935 - Sentenza del Consiglio di Stato su ricorsi per inserimento "a pettine" Nota Ministeriale
30-09-2009Nota prot. n. 14655 - Indicazioni in merito al conferimento delle supplenze temporanee Nota Ministeriale
29-09-2009D.M. 82 - Decreto "Salvaprecari" Decreto Ministeriale
25-09-2009D.L. 134 - Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 Decreto Legge
25-09-2009Nota prot. n. 9743 - Rilevazione piani orario dell'ultimo anno di corso degli indirizzi di studio coinvolti in progetti autonomi di sperimentazione - Istruzioni operative Nota Ministeriale
15-09-2009C.M. 80 - Adozione libri di testo per l'anno scolastico 2009/2010 Circolare Ministeriale
10-09-2009Nota prot. 13529 - ulteriori chiarimenti graduatorie d'istituto Nota Ministeriale
09-09-2009C.M. 78 - Corsi integrativi per i diplomati dei licei artistici statali Circolare Ministeriale
07-09-2009Nota prot. n. 13207 - Graduatorie d'Istutito - chiarmenti e tempistica Nota Ministeriale
31-08-2009Nota prot. 12643 - chiarimenti istruzioni operative supplenze personale scolastico Nota Ministeriale
24-07-2009C.M. 70 - Piano di interventi per la realizzazione di progetti per minoranze linguistiche Circolare Ministeriale
06-07-2009C.M. 63 - Adeguamento organici di diritto alle situazioni di fatto Circolare Ministeriale
25-06-2009Prot. n. 9547 - Modello cartaceo per lo scioglimento della riserva in GaE Nota Ministeriale
28-05-2009D.M. 56 - Costituzione graduatorie di circolo e d'istituto AA.SS. 2009-2011 Decreto Ministeriale
28-05-2009Prot. n. 7801 - proroga termini mobilità ed organico di diritto A.S. 2009-2010 Nota Ministeriale
20-05-2009Schema regolamento formazione iniziale personale docente Altro
20-05-2009C.M. 50 - Valutazione degli apprendimenti - A.S. 2008-2009 Circolare Ministeriale
20-05-2009C.M. 51 - Esame di stato - Primo cliclo - A.S. 2008-2009 - Istruzioni e indicazioni Circolare Ministeriale
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