D.M. 56 del 28 maggio 2009
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
IL MINISTRO
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l’art. 4;
VISTO il nuovo Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 13 giugno 2007, registrato alla Corte dei Conti il 13 agosto 2007, registro 6, foglio 107;
VISTO in particolare, l’art. 9, comma 1, del predetto nuovo Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto e per la formazione delle graduatorie medesime, secondo i periodi di validità fissati dall’art. 5, comma 5 del citato regolamento;
VISTO il D.M. 8 aprile 2009, recante disposizioni per l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio scolastico 2009/10 e 2010/11;
CONSIDERATA l’urgenza di impartire disposizioni per la presentazione delle domande degli aspiranti per la costituzione delle relative graduatorie in tempi utili per l’inizio dell’anno scolastico 2009/10
D E C R E T A :
Art. 1
Graduatorie di circolo e d’istituto
1. Per il biennio relativo agli anni scolastici 2009/10 e 2010/11, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, in ciascuna istituzione scolastica sono costituite specifiche graduatorie di circolo e d’istituto per ogni posto d’insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato con D.M. 13 giugno 2007, d’ora in poi denominato Regolamento.
2. Le predette graduatorie, suddivise in 3 fasce, vengono utilizzate in ordine prioritario, secondo le indicazioni dell’art. 5, comma 3, del Regolamento, per l’attribuzione delle supplenze, nei casi previsti dagli artt. 1 e 7 del Regolamento stesso.
3. Le nuove graduatorie di circolo e d’istituto, che sostituiscono integralmente quelle vigenti nell’anno scolastico 2008/09 conservano validità per i periodi stabiliti dall’art. 5, comma 5. del Regolamento.
4. L’assolvimento degli obblighi derivanti dall’applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente assolto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi
Ministero I. U. R. Dip. per l’Istruzione Dir. Gen. per il personale scolastico per esami e titoli e delle graduatorie ad esaurimento. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.
5. Per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto si applicano le disposizioni di cui al Regolamento, che si allega al presente provvedimento, integrate dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 2
Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto
1. Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Regolamento hanno titolo all’inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e d’istituto:
- PRIMA FASCIA: gli aspiranti inseriti in graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o d’istituto, secondo le modalità di cui all’art. 5, comma 4, del Regolamento.
- SECONDA FASCIA: gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell’esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S.) e nelle Accademie di Belle Arti (COBASLID), nonchè al termine del primo corso biennale di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale.
La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola dell’infanzia ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola per l’infanzia.
La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola primaria.
Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio,, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell’ordinamento previgente, ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A.
Hanno altresì titolo all’inclusione in II fascia gli aspiranti in possesso di idoneità o abilitazione all’insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell’Unione Europea, che ottengono con formale provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo aver conseguito, l’attestato della conoscenza della lingua italiana denominato “CELI 5 Doc” rilasciato dalla Università per Stranieri di Perugia, nonché gli aspiranti col requisito della cittadinanza italiana o comunitaria che siano in possesso dell’idoneità o abilitazione conseguita in paesi extracomunitari e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 31/8/1999, n.394.
- TERZA FASCIA: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso
all’insegnamento richiesto.
I titoli di accesso all’insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:
a) Posti di insegnamento di scuola dell’infanzia:
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell’istituto magistrale è valido purché corrisponda a diploma di “Maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi.
b) Posti di insegnamento di scuola primaria:
- Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di “Maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi.
c) Cattedre di scuola secondaria di I grado:
- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, e lauree specialistiche equiparate di cui al D.M. n.22 del 9 febbraio 2005, per l’accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado.
Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media è titolo d’accesso il diploma specifico di Conservatorio rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 21dicembre 1999, n.508 o lo specifico diploma di II livello conseguito ai sensi della normativa vigente.
Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda, ai fini dell’accesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU), devono riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con
foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall’Università dove hanno conseguito il titolo. Tale certificazione deve essere, pertanto, in possesso degli interessati al momento di compilazione delle domande anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione amministrativa”.
d) Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:
- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni modificazioni, e lauree specialistiche equiparate di cui al D.M. n.22 del 9 febbraio 2005, per l’accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado.
Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda, ai fini dell’accesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU), devono riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con
foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall’Università dove hanno conseguito il titolo. Tale certificazione deve essere, pertanto, in possesso degli interessati al momento di compilazione delle domande anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione amministrativa”.
e) - Consentono l’accesso alle classi di concorso per le quali sono prescritti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica i relativi diplomi di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di musica rilasciati ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e i relativi diplomi di II livello conseguiti ai sensi della normativa vigente.
f) -Consentono l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (Educazione fisica), il diploma I.S.E.F., le lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S e il diploma di laurea quadriennale in scienze motorie ad esse equiparata ai sensi del D.M. 5 maggio 2004.
g) - Per le graduatorie di conversazione in lingua estera il titolo di accesso previsto è:
“titolo di studio conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all’accertamento dei titoli professionali”.
La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si verifica quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell’ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l’accesso agli studi universitari, secondo l’apposita dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità consolare italiana competente per territorio.
Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale.
Per l’insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi aspiranti anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 3. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali aspiranti, in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.
h) Posti di personale educativo:
- Consentono l’accesso, la laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/90, n. 341, art.3, comma 2) o i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 (D.M. 10/3/1997, art. 2, comma 1 e 3), purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di “Maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi.
In mancanza dei suddetti requisiti è consentito l’inserimento in graduatoria a coloro che abbiano ottenuto l’accesso nelle graduatorie delle istituzioni educative per il biennio scolastico 2007/2009 in virtù delle disposizioni particolari di cui all’art. 2, comma 1, lettera h), II capoverso del D.M. 53/07.
2. Ai posti di sostegno si accede con il possesso dei titoli di specializzazione di cui all’articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e al D.M. 20 febbraio 2002 e con la Laurea in scienze della formazione primaria con specifico modulo per il sostegno.
3. I titoli di studio conseguiti all’estero, con eccezione di quello previsto per l’accesso alla classe di concorso di conversazione in lingua estera sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto e, ai fini dell’attribuzione del punteggio come “altri titoli”, di cui alla lett. C, comma 1 della tabella di valutazione annessa al Regolamento emanato con D.M. n. 201/2000, se
siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.
4. Tutti i titoli di accesso di cui al presente articolo devono essere posseduti entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al successivo art. 6.
Art. 3
Requisiti generali di ammissione
1. Gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al successivo art. 6, debbono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 riferita al 1° settembre 2009, secondo quanto previsto dall’art.9 comma 2 del Regolamento che prevede, inoltre, che qualora il candidato maturi il limite d’età dei 65 anni nel corso del primo anno di validità della graduatoria, viene depennato con decorrenza dall’anno scolastico successivo;
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) idoneità fisica all’impiego, - tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della legge n. 104/1992, - che l’amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani che siano stati soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).
2. Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dall’art.9 comma 3 del Regolamento.
3. Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto:
a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della
destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva o temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.
4. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.
Art. 4
Composizione delle graduatorie di circolo e di istituto
Moduli di domanda – Tabelle di valutazione dei titoli
1. Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di I, II e III fascia per il biennio scolastico 2009/10 e 2010/11 sono costituite esclusivamente dagli aspiranti che presenteranno i relativi modelli di domanda A/1, A/2 e B secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.
2. L’inclusione nelle graduatorie delle scuole sarà disposta, per tutti gli aspiranti, solo in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo Mod.B, di cui al successivo art.6, comma 6.
3. Per gli aspiranti all’inclusione in graduatorie di II e III fascia i relativi punteggi, posizioni ed eventuali precedenze deriveranno esclusivamente dai dati riportati nei rispettivi modelli A/1 e A/2 previsti dalla presente procedura.
4. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per l’a.s. 2008/09, purché presentino domanda per la stessa fascia di graduatoria di istituto, sarà assegnato, tramite apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati contenuta nei modelli A1 e A2, il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie di insegnamento
sulla base dei titoli presentati, con termine di scadenza 23.7.2007, in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il biennio scolastico 2007/08 e 2008/09. Per gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di strumento musicale nella scuola media, la dichiarazione riguarderà il punteggio relativo ai titoli artistico-professionali, nonché quello con il quale gli interessati sono iscritti negli appositi elenchi relativi alle attività di sostegno. Tale autocertificazione sarà sottoposta ad obbligatorio controllo, mediante specifica funzione, da parte dei dirigenti scolastici della scuola a cui è indirizzata la domanda di supplenza. Tale funzione sarà utilizzata anche per l’attribuzione d’ufficio del punteggio nel caso in cui l’aspirante non abbia provveduto ad indicarlo. L’aspirante dovrà comunque dichiarare se il punteggio, risultante a sistema, sia stato oggetto di provvedimento di variazione da parte della scuola che ha gestito la domanda nel corso del biennio 2007/2009; in tali casi il dirigente scolastico della scuola cui è pervenuta la nuova domanda di supplenza farà gli opportuni accertamenti con la scuola di precedente gestione della
domanda.
Al punteggio così assegnato si aggiungeranno gli eventuali punteggi conseguenti all’ulteriore dichiarazione o presentazione, a seconda delle disposizioni di cui al successivo art. 7, di titoli conseguiti successivamente alla predetta data del 23.7.2007 e sino al termine di scadenza di presentazione della domanda previsto dal successivo art. 6.
Potranno essere dichiarati in apposita sezione del modulo di domanda, mediante autocertificazione sottoposta a specifico e obbligatorio controllo, anche titoli valutabili acquisiti prima del predetto termine del 23 luglio 2007, purchè non presentati in precedenza.
E’ fatto esplicito divieto, a pena di esclusione dalla procedura, di riproporre dichiarazioni relative a titoli e servizi già dichiarati in occasione della procedura relativa al precedente biennio che siano già stati sottoposti a giudizio di valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda.
5. Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto per il biennio scolastico 2009/10 e 2010/2011, così come l’utilizzo dei modelli A/1 e A/2 devono corrispondere alle situazioni possedute dall’aspirante, per ciascuno degli insegnamenti di cui ha titolo, alla data di scadenza di presentazione delle domande di cui al successivo art. 6.
E’ rispetto a tale termine che, per ciascun insegnamento interessato, l’aspirante deve considerarsi:
- incluso in graduatoria ad esaurimento (inclusione in graduatorie di I fascia d’istituto)
- abilitato (inclusione in II fascia di graduatoria d’istituto)
- il possesso del solo titolo di studio (inclusione in III fascia di graduatoria d’istituto).
Conseguentemente all’interrelazione e al sovrapporsi dei tempi operativi di definizione delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di circolo e di istituto, gli aspiranti che, ai sensi del D.M. n. 42 dell’8.4.2009 abbiano presentato domanda di nuova inclusione o di scioglimento della riserva nelle graduatorie ad esaurimento ed abbiano compilato correttamente la sez. B del modello B - scelta delle istituzioni scolastiche, otterranno, per via automatica, non appena pubblicate le graduatorie definitive delle predette graduatorie ad esaurimento, la valorizzazione di tale loro posizione nelle graduatorie di istituto di I fascia, rendendo a tal fine inefficace, per gli insegnamenti per cui è stata conseguita l’inclusione
nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/10 e 2010/11, la domanda di inclusione nelle graduatorie d’istituto in II o III fascia.
Per il personale, invece, che alla data di scadenza di presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, risulti inserito nelle graduatorie ad esaurimento, ma abbia omesso di presentare domanda di aggiornamento o conferma ai sensi e nei termini del D.M. 42 dell’8 aprile 2009, poiché la situazione al 1° settembre 2009, risulterà di non inclusione in graduatoria ad esaurimento, tale personale può, in quanto abilitato, presentare domanda di inclusione in II fascia nelle graduatorie di circolo e di istituto.
6. Il Modello di domanda A/1 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in graduatorie di II fascia per gli insegnamenti per cui sono in possesso della relativa abilitazione o idoneità, secondo le disposizioni di cui al precedente art.2.
Ai sensi dell’art.5, comma 4, del Regolamento tali aspiranti sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia allegata, quale Tab.2. al D.M. 42 dell’8 aprile 2009 (annessa quale Tab. 2 anche al presente provvedimento). Per gli aspiranti abilitati per la classe di concorso di “strumento musicale nella scuola media” è utilizzata la specifica tabella allegata, quale Tab. 3 al predetto D.M. 42 dell’8 aprile 2009 e annessa quale Tab. 3 anche al presente provvedimento.
Nell’applicazione delle predette tabelle annesse al D.M. 42 dell’8 aprile 2009 sono valide le relative istruzioni e specificazioni in materia di valutazione dei titoli impartite a chiarimento dell’attribuzione dei punteggi per le graduatorie ad esaurimento.
7. Il Modello di domanda A/2 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in graduatoria di III fascia per insegnamenti per cui sono in possesso del titolo di studio di accesso secondo le indicazioni di cui al precedente art.2.
Ai sensi dell’art.5, comma 4, del Regolamento tali aspiranti, ivi inclusi quelli in possesso del titolo di studio per l’insegnamento di strumento musicale nella scuola media, sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli allegata al Regolamento e annessa quale Tab. 1 al presente provvedimento.
8. Il Modello B, di richiesta delle istituzioni scolastiche prescelte per il biennio scolastico 2009/10 e 2010/11, deve essere presentato secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6, da tutti gli aspiranti che richiedono l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, ivi compresi gli aspiranti inclusi in graduatorie ad esaurimento che, ai sensi dell’art.5, comma 4, del Regolamento, per i correlati insegnamenti, per effetto della sola presentazione del predetto modello B, correttamente compilato, conseguono l’inserimento nelle relative graduatorie di circolo e di istituto di I fascia, secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento valide per il medesimo biennio 2009/10 e 2010/11.
9. Conseguentemente alle disposizioni di cui ai commi precedenti:
a) per la richiesta di inclusione solo in graduatoria di I fascia deve essere presentato, secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6 esclusivamente il Modello B;
b) per la richiesta di inclusione in graduatoria di II fascia devono essere presentati il Modello A/1 e il Modello B, quest’ultimo secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6;
c) per la richiesta di inclusione in graduatoria di III fascia devono essere presentati il Modello A/2 e il Modello B, quest’ultimo secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6.
L’aspirante interessato a più di una situazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) deve presentare un solo Modello B indicando, nei limiti numerici precisati nel successivo art. 5 le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie intende essere incluso complessivamente per tutti gli insegnamenti di I, II, e III fascia in cui ha titolo a figurare nelle graduatorie medesime.
10. La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all’art.6 del Regolamento e secondo le medesime modalità di acquisizione dei dati previste nei commi precedenti per gli aspiranti aventi titolo alla I, II
e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
11. Gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento conseguono per i relativi insegnamenti, previa presentazione del Modello B di scelta delle istituzioni scolastiche, analoga inclusione con riserva nelle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia.
Poiché tale posizione con riserva è priva di effetti, fino allo scioglimento della riserva stessa nelle graduatorie ad esaurimento, ai fini del conseguimento di supplenze da parte dei dirigenti scolastici, i predetti aspiranti possono, per gli insegnamenti interessati per cui possiedano i titoli di accesso previsti per la II e III fascia delle graduatorie di circolo e di
istituto, produrre i relativi Modelli A/1 e A/2, ferma restando l’unicità di presentazione del modello B, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, ottenendo in tal modo, oltre che l’inclusione con riserva in I fascia, l’inclusione a pieno titolo nelle altre fasce di pertinenza.
Art. 5
Scelta della provincia e delle sedi scolastiche
1. La scelta della provincia in cui richiedere l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e il numero massimo di scuole richiedibili in tale provincia è disciplinato dall’art.5, commi 6, 7 e 8, del Regolamento. In considerazione dell’estensione del numero delle province in cui possono
figurare gli aspiranti inclusi in graduatoria ad esaurimento, attuata dall’art. 1, comma 11 del D.M. n. 42 dell’8.4.2009, per il biennio 2009/10 e 2010/11 sono sospesi gli effetti delle disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 5 del Regolamento e tutti gli aspiranti inclusi in graduatoria ad esaurimento possono scegliere una qualsiasi provincia in cui chiedere l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto.
Ai sensi delle predette disposizioni, l’aspirante può richiedere, tramite la compilazione del Modello B secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6, un massimo di 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici. Ove, in alcune province, non sussistano le condizioni per la realizzabilità della predetta previsione, per carenza numerica di una o altra tipologia di istituzione scolastica, si dispone che, per tali province, indicate nelle note al mod B - scelta delle istituzioni scolastiche, gli aspiranti possano
presentare domanda nel numero complessivo di 10 istituzioni scolastiche, senza tener conto dei limiti prescritti.
Le indicazioni relative ad istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni secondo l’ordine con cui l’aspirante le ha elencate nel Modello B.
Per gli aspiranti che intendano produrre domande agli Uffici Scolastici delle province di Trento, Bolzano e della Regione Valle d’Aosta vigono le specifiche disposizioni e termini adottati dai predetti Uffici secondo autonomi provvedimenti. La procedura di cui al presente decreto non è utilizzabile e non si applica per le predette province e regione.
2. Nell’ambito del numero delle scuole prescelte per l’inclusione nelle graduatorie di scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti possono richiedere, secondo le apposite modalità previste nel Modello B, un massimo di 7 istituzioni scolastiche, col limite di 2 circoli didattici, in cui
essere chiamati con priorità, con le particolari e celeri modalità d’interpello previste al successivo art. 11, nei casi di supplenze brevi sino a 10 giorni, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art.7, comma 7 del Regolamento.
In caso di richiesta di tali tipologie di supplenze è obbligatoria, a pena di esclusione, l’indicazione nel Modello B del numero di telefono cellulare o di telefono fisso.
3. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1, nella scelta delle istituzioni scolastiche l’indicazione relativa ad istituto comprensivo vale, per gli aspiranti che siano in possesso dei relativi titoli di accesso, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola dell’infanzia e primaria, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola
secondaria di I grado.
Per gli insegnamenti impartiti presso istituti onnicomprensivi occorre indicare gli specifici codici meccanografici delle singole istituzioni incluse nell’istituto onnicomprensivo medesimo.
Art. 6
Termini e modalità di presentazione dei moduli di domande per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto
A) Disposizioni comuni
1. Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto A/1 e A/2 devono essere presentate, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli conformi a quelli allegati al presente decreto, entro il termine perentorio del 30 giugno 2009, fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti entro la medesima data.
2. Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare il modello o i modelli di domanda per tutte le graduatorie di personale docente ed educativo, in cui ha titolo ad essere incluso secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5; indirizzandoli ad una medesima istituzione scolastica che gestirà la domanda o le domande dell’aspirante.
Tale istituzione scolastica deve essere indicata per prima nell’elencazione delle scuole prescelte nel modello B, le cui modalità di invio sono precisate nel successivo comma 6.
3. Il modello o i modelli di domanda devono essere spediti, con unico plico, mediante raccomandata r/r ovvero consegnati a mano all’istituzione scolastica prescelta per la gestione amministrativa della domanda secondo le istruzioni di cui al comma precedente.
4. Nel caso di aspiranti all’insegnamento in più settori scolastici, ai fini di cui ai commi precedenti, l’istituzione scolastica indicata per prima, cui è indirizzata la domanda, deve appartenere al tipo di istituzione scolastica di grado superiore. Gli aspiranti ad insegnamenti esclusivamente della scuola dell’infanzia o primaria possono considerare a tal fine, di pari grado, i circoli didattici e gli istituti comprensivi e, pertanto, possono
indicare, per primi, anche circoli didattici.
5. Gli aspiranti in possesso del titolo per l’insegnamento di sostegno di cui al precedente articolo 2 e in possesso del titolo di abilitazione o del titolo di studio valido per le discipline impartite nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti possono chiedere l’inclusione nelle corrispondenti graduatorie speciali, indicando le predette istituzioni speciali nel relativo modello B, nel limite complessivo delle sedi richiedibili ai sensi del precedente art. 5. In tali casi gli aspiranti dovranno inviare o
consegnare copia del relativo modello o modelli di domanda alle medesime scuole speciali che, con procedura manuale, provvederanno, d’intesa con la scuola che gestisce la domanda dell’aspirante, alla costituzione delle relative graduatorie speciali.
B) Mod. B - scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche
6. Per tutti gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto la scelta delle istituzioni scolastiche di cui al Mod. B, viene effettuata esclusivamente con modalità web, conforme al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 luglio 2009. Il Mod. B deve essere indirizzato alla stessa istituzione scolastica alla quale sono stati indirizzati i Mod. A/1 e A/2.
A tal fine, si indicano di seguito le modalità per l’utilizzo della citata funzionalità web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:
a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, viene effettuata, secondo le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web - registrazione”, presente
sull’home page del sito internet di questo Ministero (www.pubblica.istruzione.it).
b) inserimento della dichiarazione sostitutiva via web; detta operazione viene effettuata nella sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – inserimento mod B”, che sarà presente sul sito internet del Ministero.
Art. 7
Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli
1. Nei moduli di domanda e nelle relative avvertenze e note - che fanno parte integrante del presente provvedimento - sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini della presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
2. E' ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al precedente art. 6.
3. I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione, fatta eccezione per l’obbligo di documentazione relativamente a:
• titoli artistici prodotti dai candidati di "strumento musicale nella scuola media", secondo le disposizioni previste dalle rispettive tabelle di valutazione di cui al precedente art.4, tenuto, comunque, conto di quanto stabilito dal precedente art.4, comma 4, in materia di conservazione del punteggio già acquisito dagli aspiranti presenti nelle graduatorie d’istituto dell’a.s. 2008/09, relativamente alla valutazione dei titoli artistici medesimi;
• titoli di studio conseguiti all’estero (v. precedente art. 2, comma 3);
• corrispondenza del titolo estero a diploma di maturità per gli aspiranti all’insegnamento di conversazione in lingua estera (v. precedente art. 2, lett. g);
• servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea (nota 2 al punto D della tabella di valutazione annessa al Regolamento);
• servizi di insegnamento prestati con contratti atipici (nota 19 al punto D della tabella di valutazione annessa al Regolamento).
4. In occasione dell’attribuzione agli aspiranti del primo rapporto di lavoro nel biennio di vigenza delle graduatorie, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti medesimi.
5. I predetti controlli sono effettuati, anche se richiesti da altre scuole interessate, dall’istituzione scolastica che gestisce la domanda dell’aspirante e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante medesimo, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.
6. In caso di effettuazione dei predetti controlli il dirigente scolastico che gestisce la domanda dell’aspirante rilascia all’interessato apposita certificazione dell’avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con la quale contrae rapporti di lavoro durante tutto il
periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto in questione.
7. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico provvede alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al Sistema Informativo per i necessari adeguamenti.
Art. 8
Esclusioni - Regolarizzazioni
1. Non è ammessa a valutazione la domanda:
a) presentata oltre il termine indicato al precedente articolo 6;
b) priva della firma dell'aspirante;
c) dell'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 3.
2. Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato al precedente articolo 2.
3. E’ escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante che abbia presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse., ivi incluse quelle delle province di Trento e di Bolzano e della regione Valle d’Aosta di cui al comma 1 del precedente art.5.
4. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.
5. E’ escluso dalle graduatorie l’aspirante che dichiari nuovamente o riproduca titoli valutabili già presentati in occasione delle procedura relativa al biennio 2007/08 e 2008/09, secondo quanto previsto dal comma 4, ultimo capoverso del precedente art. 4.
6. E’ escluso dalle graduatorie, a meno che non regolarizzi la domanda ai sensi del successivo comma 7, l’aspirante che non fornisca le indicazioni relative alle modalità per ricevere le comunicazioni, espressamente previste dall’art. 5, comma 2, ultimo capoverso e dal comma 2 del successivo art. 11.
7. E’ ammessa la regolarizzazione, previa la fissazione, da parte della scuola, di un breve periodo per l’adempimento, delle domande presentate in forma incompleta o parziale.
Art. 9
Pubblicazione graduatorie - Reclami - Ricorsi
1. I dirigenti scolastici pubblicano, in via definitiva le graduatorie di circolo e d’istituto di prima fascia e in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza fascia. Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo - secondo le disposizioni e nei termini di cui all’articolo 5, comma 9, del Regolamento - che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in cui l’aspirante ha presentato domanda,
esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto detto al precedente articolo 6. Preliminarmente alla pubblicazione delle graduatorie, viene pubblicato, nel rispettivo sito web di ciascuno Ufficio scolastico provinciale, un elenco complessivo di tutti gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto con accanto l’elencazione delle sedi scolastiche prescelte da ciascun aspirante; gli aspiranti, esclusivamente in caso di riscontro di errori materiali rispetto a quanto da loro richiesto, possono, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’elenco medesimo, far pervenire apposita segnalazione alla scuola cui è stato indirizzato il relativo modello B chiedendo la correzione delle eventuali errate indicazioni
2. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
3. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni.
4. Avverso la stipula dell’atto contrattuale di assunzione, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata. Avverso la decisione del dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al giudice ordinario ai sensi dell’art.63 e seguenti del decreto legislativo 30.3.2001, n.165, previe le procedure di conciliazione e arbitrato previste dall’art.130 e seguenti del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Art. 10
Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti
1. Ai sensi dell’art.7, comma 2 del Regolamento, le scuole debbono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all’interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
a) se totalmente inoccupati;
b) se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui all’art. 4 del Regolamento;
c) anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all’art. 8, comma 2, del Regolamento.
2. Per l’affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione essenziale e tassativa che ciascuna scuola, nel giorno stesso della stipula del contratto con il supplente e della sua presa di servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di
rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.
3. L’utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, ai fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizioni di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario.
4. La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell’attribuzione della supplenza deve essere oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.
5. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 12, devono essere comunicate al sistema informativo, secondo le specifiche istruzioni che saranno fornite nella relativa guida operativa, le rinunce, la mancata presa di servizio e l’abbandono secondo le ipotesi descritte dal medesimo art. 12.
Art. 11
Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti
1. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al precedente art.10, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l’utilizzo dei recapiti indicati dall’aspirante, in ordine preferenziale nel modello B di domanda, fatte salve le proposte di assunzione per supplenze pari o
superiori a trenta giorni e per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, per le quali, i successivi commi 4 e 7 prevedono specifiche modalità. Di tali comunicazioni, sotto qualsiasi modalità effettuate, va predisposta apposita conservazione agli atti della scuola.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 5, comma 2, che prevedono l’indicazione tassativa del numero del telefono cellulare o del telefono fisso per gli aspiranti a supplenze brevi sino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, ciascun aspirante a supplenza deve tassativamente indicare nella domanda, a pena di esclusione almeno 2 tra i seguenti sistemi di comunicazione: -telefono cellulare; telefono fisso; posta elettronica.
3. L’uso del mezzo telefonico, sia fisso che mobile deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l’indicazione del giorno e dell’ora della comunicazione, del nominativo di chi l’effettua e della persona che abbia dato risposta o l’annotazione della mancata risposta.
4. Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata, comunque, per telegramma o per SMS con avviso di ricezione o tramite e-mail, con avviso di ricezione, all’indirizzo di posta elettronica.
5. La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè, la data di inizio, la durata, l’orario di prestazione settimanale e il termine tassativo entro cui deve avvenire il riscontro. Nel caso la comunicazione sia diretta a più aspiranti, deve indicare, il giorno e l’ora della convocazione nonché l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati.
6. Nei casi di supplenze pari o superiori a trenta giorni, la proposta di assunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a più aspiranti, con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data di convocazione, può essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza dell’aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l’accettazione telegrafica o via fax che pervenga entro i medesimi termini; in quest’ultimo caso l’aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente che risulta destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest’ultima comunicazione.
7. Per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria di cui al precedente art. 5, comma 2, si adottano le seguenti specifiche modalità:
- le scuole, previa consultazione della graduatoria secondo quanto previsto al precedente art. 10, interpellano gli aspiranti durante la fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7.30 alle ore 9.00, utilizzando il recapito di telefono cellulare e/o fisso. La mancata risposta, fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 12, comporta l’immediato ulteriore scorrimento delle graduatorie
- In caso di esito negativo, in quanto nel predetto arco orario nessuno abbia contestualmente accettato la supplenza, dalle ore 9,00 alle ore 10,00, possono essere prese in considerazione situazioni eventualmente lasciate in sospeso nella fase precedente ( in quanto non è avvenuto un contatto diretto con l’aspirante), attribuendo la supplenza al primo aspirante disponibile.
- Nella comunicazione in questione la scuola determina, in relazione alle caratteristiche di urgenza e al fine di garantire la massima celerità nella copertura del posto, il momento di effettiva presa di servizio dell’aspirante medesimo
8. Per tutte le proposte di supplenza per periodi superiori a 10 giorni, al fine di esperire ogni possibile migliore soluzione per la razionalizzazione e semplificazione della problematica relativa alle comunicazioni dalle scuole agli aspiranti a supplenze e a condizione di un comprovato risparmio complessivo rispetto ai costi conseguenti alle consuete modalità di
utilizzazione dei mezzi telefonici e postali, è ammessa l’adozione - tramite apposite convenzioni da stipulare con le società operanti nel settore – di sistemi di comunicazione singola o plurima tramite SMS, con avviso di ricezione.
L’adozione di tali sistemi e le relative convenzioni devono prevedere e rendere possibile, sia nel contenuto delle comunicazioni che nei tempi e modi di riscontro degli interessati, l’integrale assolvimento delle disposizioni dettate nel precedente art. 10 e nel presente articolo.
Art. 12
Sanzioni
1. L’art. 8 del Regolamento disciplina, in relazione alle varie tipologie di supplenza, gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e della sua risoluzione anticipata, specificandone le conseguenti sanzioni rispetto alle ipotesi di:
- rinuncia ad una proposta di assunzione;
- mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione;
- abbandono del servizio.
2. Considerato che la rinuncia ad una proposta di assunzione, nelle sue varie modalità, può derivare da comportamenti impliciti, si precisa quanto segue:
a) ai fini dell’applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una
proposta contrattuale disciplinate dalla lettera b) punto 1 del predetto art. 8 del Regolamento, la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario (telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata con risposta interlocutoria), equivale alla rinuncia esplicita;
b) ai fini dell’applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una
proposta contrattuale per le supplenze brevi sino a 10 giorni nelle scuole
dell’infanzia e primarie di cui alla lettera c) punto 1 del predetto art.8 del
Regolamento, l’impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono
cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità (7.30 – 9.00) equivale alla rinuncia esplicita.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma 2 si applicano esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.
4. Non rientrano nella fattispecie dell’abbandono sanzionabile ai sensi del presente articolo, le ipotesi che consentono di lasciare una supplenza per accettarne un’altra, previste dai commi 2 e 3 dell’art. 8 del Regolamento.
Art. 13
Disposizioni finali
1. Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero della Pubblica Istruzione e nella rete Intranet.
2. Della pubblicazione sarà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 28 maggio 2009
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini
(testo inserito il: 29-05-2009 8:17)